Come fare per


Informazioni sui genitori biologici
Accesso alle informazioniL' istanza per l’accesso alle informazioni sui genitori biologici, di cui all'art. 28 L.n. 184/1983, si promuove, anche personalmente, avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede l’adottato. 

Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite: 
a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore; 
c) all’adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale Minorenni; 
d) all’adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni; 
e) all’adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili. 

Il Tribunale procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto, assume tutte le informazioni necessarie e provvede sulla richiesta con decreto. 
Quando l'accesso non è consentitoL’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (art. 30 T.U. stato civile). 

Tale comma è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte Costituzionale (sentenza n 278/2013) nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione