Come fare per


Giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni
Chi può essere nominato giudice onorario presso il Tribunale per i minorenniIn base all’art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 sull’istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, modificato con l’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1441 fanno parte dei collegi del Tribunale per i Minorenni due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’attività sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di pediatria, di psicologia, nonché in base a recenti delibere del CSM, anche i laureati in sociologia che si siano occupati di problemi di devianza minorile, presentando per tale ragione le caratteristiche di cultori di antropologia criminale latamente intesa.
Bando di nominaIl bando per la nomina dei componenti privati viene emesso ogni tre anni da ogni singolo tribunale per i minorenni su disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nostro tribunale ne dà notizia attraverso adeguata pubblicità.
Dove si presenta la domandaLa domanda va presentata seguendo lo schema e le modalità indicate nel bando.
Requisiti personali e professionaliI candidati devono aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito, se non posseduto all’atto della domanda, deve essere raggiunto all’atto della nomina da parte del CSM. Non è richiesto il possesso del titolo di laurea, anche se lo stesso dà un punteggio aggiuntivo nella comparazione tra le domande. Al titolo della laurea può essere equiparato il diploma universitario in servizio sociale o altro titolo qualificato e connesso all’attività sociale in favore di minori. 

Viene in concreto da questo Tribunale attribuito punteggio all’esperienza professionale acquisita nella cura o nell’educazione di minorenni (attività svolta presso servizi di neuropsichiatria infantile o presso Comunità o Case-famiglia ecc.).
IncompatibilitàLa funzione di giudice onorario minorile è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore comunale, provinciale o regionale.

Non sussiste incompatibilità tra incarico di giudice onorario ed iscrizione all’albo degli avvocati, fermo restando il dovere di astenersi dall’esercizio della professione dinanzi al tribunale presso cui si viene nominati componenti privati. 

L’impegno è quello necessario allo svolgimento dell’incarico assegnato (componente di collegio civile di volontaria giurisdizione o adottabilità o contenzioso; di collegio penale per l’udienza preliminare o dibattimentale o di riesame o di sorveglianza) e non è possibile quantificarlo a priori. 

Si precisa che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno produrre all’atto della nomina o della conferma il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro allo svolgimento dell’attività. 

Relativamente ai giudici onorari dipendenti di Aziende Sanitarie Locali, si evidenzia che il contratto collettivo nazionale della Dirigenza Sanitaria attualmente in vigore prevede che le Amministrazioni in questione favoriscano l’espletamento dell’incarico di Giudice Onorario senza tuttavia che all’assolvimento dell’incarico esterno debba corrispondere la riduzione del debito orario dovuto all’Azienda sanitaria. In altri termini, il dirigente sanitario (e, per estensione, nell’applicazione attuale di tale normativa, ogni altro dipendente sanitario) che sia anche giudice onorario dovrà recuperare presso l’ASL di appartenenza il tempo di lavoro impiegato presso il Tribunale per i minorenni.
RetribuzioneL’incarico è attualmente retribuito mediante un’indennità pari al lordo di euro novantotto/13 (€ 98,13) per ogni udienza tenuta, con un limite massimo di due indennità giornaliere per distinte attività .