Come fare per


Depositi ricorsi civili
INFORMAZIONI GENERALI

Dal 28.2.2023 la parte che intende depositare un ricorso deve avvalersi della difesa tecnica mediante nomina di avvocato; questa previsione non si applica ai ricorsi ex art. 31 T.U. Immigrazione, nei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e nei procedimenti di adozione di minori di età. Con riferimento ai procedimenti non contenziosi la parte può, a sua scelta, stare in giudizio personalmente o essere assistito da un avvocato. In ogni caso può avvalersi, nel caso di difficoltà economiche, dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente, assistito da legale, che intenda chiedere un intervento del tribunale ai sensi degli artt. 317 bis, 330 e ss. c.c. e nelle altre procedure contenziose ex art. 38 bis disp.att. c.c., così come previsto dal D.lgs.149/2022, deve depositare il ricorso contenente i requisiti stabiliti dal codice di procedura civile (art.473 bis12) e addurre in modo chiaro e specifico le ragioni su cui fonda la richiesta.
Tutti i ricorsi devono essere depositati, in originale, in cancelleria con le relative copie. Più specificamente è necessario allegare: 1 originale + 1 copia e la ricevuta di pagamento telematico dei diritti di cancelleria di € 27,00= (diritto forfettizzato come modificato dalla L. 147/2013 c.d. "Legge di stabilità 2014"), effettuato tramite il sistema PagoPa (ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022).
Il pagamento tramite sistema PagoPa può essere effettuato con collegamento internet al Portale dei Servizi Telematici della Giustizia (https://pst.giustizia.it). L’accesso all’area pagamenti è pubblico.
Chiunque può accedere ed effettuare il pagamento delle spese di giustizia on line dal conto corrente bancario, carta di debito/credito oppure utilizzando altri metodi di pagamento (es. satispay).
Le modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall’obbligo previsto e, pertanto, le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute (art. 192 co.2 DPR 115/02).
Per i ricorsi ex art. 31 T.U. 286/98 e succ. mod. occorre: 1 originale + 1 copia e la ricevuta di pagamento telematico dei diritti di cancelleria di € 27,00 €. 27,00= (diritto forfettizzato come modificato dalla L. 147/2013 c.d. "Legge di stabilità 2014"). Devono essere indicati, obbligatoriamente: i dati anagrafici completi delle parti con i loro codici fiscali nonché il codice fiscale, la pec del/i avvocato/i.
In presenza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è necessario depositare 2 copie della delibera (una verrà inserita nel procedimento e l'altra verrà utilizzata per l'apertura del fascicolo per la liquidazione all'avvocato).

Il pagamento di € 27,00 per i diritti forfettari, effettuato tramite sistema PagoPa non è richiesto per le seguenti procedure: affido familiare; adozioni nazionali ed internazionali; adozione casi particolari (art. 44 L. 184/83).
Il contributo unificato non è dovuto, ad esclusione dei ricorsi ex. art. 28, co. 4 e 5 L.184/83, per i quali ammonta a € 98,00 e per i ricorsi in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, per i quali è previsto il deposito di: 1 originale + 1 copia, ricevuta di pagamento telematico di € 98,00 di contributo unificato, ricevuta di pagamento telematico di €. 27,00 per i diritti forfettari, nota di accompagnamento.