Come fare per


Liquidazione compensi ai difensori nei procedimenti civili per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato
INFORMAZIONI GENERALI
  1. Presentazione istanza liquidazione. L’istanza va compilata personalmente, con relativa nota spese, documentazione,  allegando copia della delibera di ammissione al patrocinio, presso l'ufficio spese di giustizia (piano terra- dott.Mostaccio). Quando si procede in sede di prima istanza di liquidazione, saranno richiesti su apposito modulo, dati anagrafici , fiscali e di scelta delle modalità di pagamento, che serviranno una tantum per gestire la posizione di ciascun richiedente ai fini della liquidazione e di eventuali certificazioni. Nelle istanze, in generale,  si deve indicare a quale procedimento civile afferisce l'istanza di liquidazione.
  2. Comunicazione del decreto al PM, al difensore, al minore ed ai suoi genitori e decorrenza termine per eventuali impugnazioni. Una volta emesso il decreto di pagamento, questo va comunicato dalla cancelleria civile a tutte le parti (PM, difensore, minore, genitori del minore), che hanno diritto a presentare opposizione al decreto. Pertanto non si può procedere al pagamento dei compensi se non sono decorsi 30 giorni dall’ultima comunicazione.
  3. Acquisizione fattura emessa dal difensore. Si precisa che nessun pagamento sarà effettuato se non previa acquisizione della fattura (vedi art. 178 D.P.R. 30/05/2002, n. 115). La fattura , dopo  la definitività del decreto di pagamento,può essere emessa,anche con I.V.A. ad esigibilità differita (art. 6, comma 5 D.P.R. n. 633/72),  o senza IVA (per i soggetti che aderiscono al regime fiscale dei contribuenti minimi ex art. 1 co.100 Legge 244/07 e art.27 D.L. 98/11), e va intestata a: Tribunale per i Minorenni di Catania – Via R. Franchetti 62 – codice fiscale 80023210877, e trasmessa in formato elettronico, indicando il codice IPA del Tribunale per i Minorenni di catania che e' EK5LRZ.
  4. Emissione ordine di pagamento (attualmente di competenza della Corte d’Appello). Ai sensi dell’art. 176 D.P.R. 30/05/2002, n. 115 si deve indicare  se si desidera il pagamento in contanti, mediante accredito su conto corrente postale o mediante vaglia postale da emettersi a spese dell'istante.
  5. Attestazione avvenuto deposito istanza o copia dell’istanza. Si ricorda che per ottenere un’attestazione dell’avvenuto deposito dell’istanza occorre versare attualmente € 3,92 in diritti di cancelleria, tramite sistema PagoPA.