Come fare per


Adozione Nazionale

Dove si presentano le dichiarazioni?

Le dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale vanno presentate presso la Cancelleria del Tribunale personalmente dai coniugi.

Esiste una graduatoria?

Non esiste una graduatoria delle coppie aspiranti all'adozione; in particolare non rileva il termine di presentazione della domanda.

Qual è il tempo necessario per avere notizia dell'avvenuto "abbinamento"?

Non è prevedibile a priori un tempo necessario o usuale per ricevere dal Tribunale per i minorenni notizia sull’avvenuto “abbinamento” di un minore. Per tutto il periodo di validità della domanda di adozione l’abbinamento è sempre possibile. Si tenga conto del seguente dato: il nostro tribunale riceve ogni anno circa 500 dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale di coppie residenti in tutte le parti d’Italia; nello stesso periodo di un anno vengono dichiarati in stato di adottabilità da questo tribunale meno di 100 minori.

Verso chi è rivolta la domanda di adozione nazionale?

La maggior parte delle coppie fanno istanza di adozione di neonati ovvero di bambini di età non superiore a 5 anni. 

Sennonché, i neonati c.d. esposti, ossia non riconosciuti dai genitori e abbandonati nelle strutture ospedaliere, ovvero, in rari casi, anche per strada o davanti alle chiese, sono pochissimi ed in genere in un anno non superano il numero di dieci. 
Parimenti il numero dei minori in tenera età non è tale da poter soddisfare le richieste di adozione di bambini piccoli ove si consideri che il bambino con le caratteristiche indicate dalla coppia spesso fa parte di una fratria non separabile (considerato il vincolo di legge che impone la separazione soltanto per gravi motivi) e inoltre, frequentemente, al suo abbandono si sono accompagnati eventi traumatici e gravi situazioni e rivendicazioni familiari che impongono alla coppia adottiva particolari competenze e capacità di scelte coraggiose.

che differenza c'è tra la filiazione biologica e l'adozione?

la filiazione biologica è cosa diversa dall’adottiva : il bambino adottato è comunque un estraneo e per la realizzazione del suo benessere è necessario che il genitore sia disposto a dare al minore in maniera incondizionata e assoluta, ascoltando le sue sofferenze, aiutandolo a ripararle e non imponendogli di dimenticare il passato. Il genitore adottivo deve essere capace di sopportare la frustrazione di aspettative (fondate spesso sull’idealizzata immagine di un figlio proprio) spesso maggiori che per un figlio naturale e di vincere le ansie collegate a supposte ereditarietà biologiche sgradite o negative. A tale proposito sarebbe auspicabile che la coppia aspirante all’adozione sia nazionale che internazionale richieda preliminarmente ai Servizi competenti informazioni ed aderisca ai percorsi di formazione avviati dai Servizi medesimi.

I singles possono avviare la procedura di adozione?

I singles non possono adottare minori italiani, secondo la legge italiana sull'adozione legittimante. 

Possono tuttavia accogliere in affidamento temporaneo e solidaristico minori in difficoltà e anche accedere all’“adozione in casi particolari” prevista dall’art. 44, casi a) c) e d) della legge n. 184/83 (legame di parentela entro il sesto grado e rapporto significativo con minore orfano di entrambi i genitori; minore che si trova nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5.2.1992, n.104, e sia orfano di padre e di madre ; constatata impossibilità di affidamento preadottivo del minore ad una coppia di coniugi). 
Tale adozione è “particolare” per i presupposti e per le conseguenze: il minore aggiungerà al proprio il cognome dell’adottante e diverrà figlio dell’adottante, con tutti i diritti e i doveri connessi al rapporto di filiazione, ma non diverrà (anche ad effetti ereditari ecc.) parente dei familiari di quest’ultimo.

Qual è la procedura di selezione delle coppie istanti per l'adozione?

Il metodo di lavoro organizzato ed avviato dal Tribunale per i minorenni di Catania per l’attività di valutazione e selezione delle coppie istanti per adozione è il seguente. 

Per lo svolgimento di tale funzione presso il Tribunale Minori di Catania ormai da più di un decennio è stato formato un gruppo, c.d. gruppo adozioni, composto da più diedi di giudici onorari, un uomo ed una donna, i quali hanno l’incarico di compiere l’attività di audizione delle coppie istanti e di riferire in camera di consiglio. 
Durante le periodiche riunioni (una al mese) del gruppo adozione con i giudici togati vengono esaminati casi di fallimenti di affidi preadottivi e formulate proposte ed avviate iniziative per migliorare l’attività di indagine sulle coppie adottive, tenuto conto dell’esperienza accumulata negli anni nel corso degli abbinamenti. 
A seguito del decreto di idoneità all’adozione (previsto dalla legge solamente con riferimento all’adozione internazionale, tuttavia richiesta dalla maggior parte delle coppie contestualmente all’adozione nazionale), ovvero di conclusione dell’iter per l’adozione nazionale, il nominativo della coppia viene inserito in un archivio informatico che contiene l’elenco di coppie potenzialmente idonee ed è curato e gestito integralmente da Giudici Togati ed Onorari. Ogni qualvolta si presenta la necessità di abbinare un minore dichiarato adottabile ad una coppia che abbia fatto istanza di adozione, il Tribunale individua, sulla base delle caratteristiche del minore e tenuto conto delle dichiarazioni di disponibilità da parte degli istanti, la coppia ritenuta più adatta ad accoglierlo. I giudici onorari componenti del “gruppo adozioni”, insieme con il giudice delegato che ha concluso la procedura per dichiarazione di adottabilità del bambino, sono presenti in camera di consiglio nel momento della scelta della coppia da “abbinare” ad un determinato minore. 
Questa scelta è preceduta dalla redazione, da parte del giudice delegato, di una scheda informativa sulle caratteristiche del minore adottabile con particolare riferimento all’età, all’esistenza di fratelli e ad eventuali handicap o disabilità e malattie e ad esperienze di vita traumatiche che abbiano inciso sulla sua serenità psicologica, del tipo maltrattamenti fisici, abusi sessuali ecc. 
Tale scheda sarà “incrociata” con le disponibilità che la coppia al momento del colloquio con la diade di giudici onorari avrà espresso rispetto a bambini di una certa età e portatori di handicap o di danni psicologici da maltrattamenti, abusi sessuali ecc. 
Alle coppie istanti, viene data inoltre indicazione del c.d. “ rischio giuridico” ; tale rischio, di cui la coppia viene informata per esprimere consenso alla sua accettazione, sussiste nelle ipotesi in cui la procedura di adottabilità non è ancora definitiva ma soggetta a possibili impugnazioni al cui esito la pronuncia di adottabilità del bambino potrebbe essere travolta con conseguente rientro del minore presso i genitori naturali o parenti.
Le informazioni sul minore riguardano anche l’indicazione del suo luogo di provenienza in modo da evitare che la coppia adottiva venga scelta nel medesimo Comune di originaria residenza della famiglia naturale del bambino. 
La valutazione d’idoneità della coppia all’adozione di un individuato minore tiene conto in definitiva delle caratteristiche di personalità di ciascun coniuge e della coppia, delle motivazioni all’adozione e della effettiva disponibilità e comprensione dei problemi del bambino in stato di abbandono, in ottemperanza al disposto del comma IV dell’art. 6 legge 184/83 in base al quale “ i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare”. Nella camera di consiglio per la scelta per la coppia più idonea all’accoglienza di un determinato minore vengono quindi esaminati in comparazione i fascicoli di coppie che appaiano in astratto idonee all’accoglienza adottiva di quel dato bambino tenuto conto delle caratteristiche di quest’ultimo (età e problemi fisici e psicologici e particolari bisogni e aspettative). 
Seguirà un incontro preliminare presso il Tribunale Minori tra la coppia prescelta e gli affidatari del minore (responsabili di struttura educativa o famiglia affidataria a titolo solidaristico in cui il minore era inserito) di fronte al giudice delegato e ai giudici onorari che avevano sottoposto la coppia a colloqui e inoltre al Tutore e ai Servizi dell’ente territoriale e della AUSL che hanno compiuto le indagini sulla coppia. Durante tale incontro preliminare viene riferito dello stato della procedura, viene illustrata la condizione di eventuale rischio giuridico e soprattutto vengono riferite dettagliate notizie sul minore e sul percorso avviato verso l’adozione . L’inserimento del minore presso la coppia individuata nei modi di cui sopra va attivato con gradualità e tenuto sempre conto del gradimento espresso dal bambino, per cui prima di tale fase il piccolo di norma viene anche ascoltato dai giudici onorari. 
Fondamentale per la riuscita dell’incontro tra coppia adottante e minore risulta pure la collaborazione di famiglie affidatarie “qualificate” che hanno esperienza profonda dell’adozione e dell’affidamento e sono in grado di accompagnare il minore in questo percorso di vita peculiare e certamente non facile.