I Tribunali per i Minorenni sono stati istituiti in Italia nel 1934 con RDL 20/7/1934, in linea con la necessità che giudici specializzati trattassero procedimenti riguardanti gli ultra quattordicenni imputati di reato (competenza penale) e minori di condotta semplicemente irregolare (competenza rieducativa o amministrativa). Uno spazio limitato e quasi residuale era riservato alla protezione del minore, con l’attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza in materia di limitazioni e decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale, nei casi di condotte maltrattanti o di incapacità dei genitori (competenza civile).
Con l'entrata in vigore del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975 e con la successiva legge che disciplina l’affidamento familiare e l’adozione (L. n. 183/83), le competenze in materia civile sono state ampliate.
Il Tribunale per i Minorenni è nato come organo giudiziario specializzato anche in quanto composto da giudici togati e giudici onorari, questi ultimi portatori di altri saperi (psicologia, psichiatria, criminologia, assistenza sociale etc.) e con esperienza nei servizi rivolti ai minori e alla famiglia.
Ogni decisione viene adottata da un collegio in composizione mista, presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano due giudici onorari e un altro giudice togato, denominato giudice a latere, non presente nel collegio del Giudice dell’Udienza preliminare, formato da un unico giudice professionale e da due giudici onorari.
La Legge delega 26 novembre 2021 e il successivo D.lgs. n.149/2022, con disposizioni destinate ad acquisire efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2024, hanno radicalmente modificato l’assetto ordinamentale nel settore minorile, disponendo l’abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Inoltre, hanno unificato le norme processuali in materia di famiglia e minori prevedendo un unico rito a decorrere dal 28.2.2023 (art.473 bis-art.473 ter del nuovo titolo IV bis del codice di procedura civile).
Il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà strutturato in una sezione distrettuale e in una sezione circondariale. L’articolazione distrettuale avrà competenza in materia penale, di sorveglianza minorile, in materia di adozione e in sede di reclamo avverso i provvedimenti emessi dal giudice della sezione circondariale, e sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello. L’articolazione circondariale, costituita presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto, sarà competente per tutte le controversie civili già affidate al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 38 disp. att.c.c., per il controllo giurisdizionale degli atti urgenti di tutela del minore posti in essere dalla pubblica autorità (art. 403 c.c.), per le misure relative all’affido, ai sensi della legge n. 184 del 1983 e, infine, per tutte le materie già attribuite al giudice tutelare e al tribunale ordinario sullo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori. Ne risultano escluse le cause relative alla cittadinanza, l’immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.