Adozione Nazionale |
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disciplina | La materia è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. |
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Dove può essere presentata la dichiarazione di disponibilità all'adozione | La domanda contenente dichiarazione di disponibilità all'adozione di minori italiani può essere presentata da coniugi presso qualsiasi Tribunale per i Minorenni (non essendo vincolante il luogo di residenza dei coniugi ).
Qualora la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma. |
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Costi | La procedura di adozione nazionale è completamente gratuita. |
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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI | Presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni prescelto va ritirato l'elenco dei documenti da presentare, che andranno redatti tutti in carta semplice.
Occorre presentare i seguenti certificati: - nascita di ambedue i coniugi (possibilità di autocertificazione)
- matrimonio ed eventuale certificato storico o documentazione attestante la convivenza.
Va al proposito considerato che per legge la coppia deve essere unita in matrimonio celebrato da almeno tre anni; tuttavia è per legge sufficiente (in caso di matrimonio contratto da meno di tre anni) che sia accertata (con apposita documentazione, quale certificato di residenza, foglio di convivenza, testimonianze) una convivenza stabile e continuativa per i tre anni precedenti il matrimonio. Nei tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza non deve essere intercorsa alcuna separazione tra i coniugi, né legale né di fatto. Quest’ultima circostanza va autocertificata. - stato di famiglia (possibilità di autocertificazione)
- casellario giudiziale e carichi pendenti
- residenza di entrambi i coniugi (possibilità di autocertificazione)
- sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV
- eventuali certificati di morte dei genitori (eventualmente sostituiti da autocertificazioni).
Ricevuti i detti certificati (cui va aggiunta una fotografia dei coniugi), la cancelleria del detto Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali, ossia Servizio Sociale e Consultorio Familiare presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, al fine delle indagini di cui al comma 4 dell’art. 6 della legge adozione. I servizi sociali, ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con i coniugi agli scopi di:
• informarli e prepararli psicologicamente all’adozione ; • acquisire informazioni sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale, sulle loro motivazioni e sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori; • valutare la loro capacità genitoriale.
Si consideri che ai sensi del comma 2 dell’art. 6 legge 184/83 i coniugi devono essere “affettivamente idonei e capaci ad educare, istruire e mantenere il minore”. |
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Durata della procedura | Entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti all'adozione.
Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio con i giudici onorari. La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ha validità di anni tre, decorso tale termine occorrerà presentare nuova domanda. La stessa può essere rinnovata utilizzando lo schema di domanda di cui sopra, precisando che trattasi di rinnovo ed allegando i seguenti documenti: 1. certificato di attuale residenza; 2. stato di famiglia; 3. certificato di idoneità psicofisica da rilasciarsi dal competente Servizio del dell’Azienda Sanitaria.
Superato positivamente il colloquio, il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per una eventuale abbinamento con un minore adottabile, previa comparazione con le altre coppie ritenute idonee.
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Limiti di età | Va considerato che per legge la differenza di età tra adottante e minore adottato dev’essere di minimo 18 anni e massimo 45 anni. Tale limite è derogabile qualora: a) dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore; b) i coniugi siano già genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia minorenne; c) l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato; d) la differenza di età tra uno dei coniugi e il minore adottando non superi i 55 anni nel caso in cui la differenza di età tra l’altro coniuge e il minore adottando resta quella di massimo 45 anni (la norma si riferisce al caso in cui tra i due coniugi vi è una differenza di età di dieci anni o più).
Effettuato l’abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene anche il minore di età inferiore, dispone l’affidamento preadottivo. |
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Revoca | L’affidamento può essere revocato d’ufficio, a richiesta del pubblico ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di Appello.
Decorso un anno dall’affidamento (termine prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, che deve dare espresso consenso, il minore con età superiore ai dodici anni e - nel caso di sua capacità di discernimento - anche inferiore, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide con sentenza in camera di consiglio di far luogo o di non far luogo all’adozione.
Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, la stessa divenuta esecutiva viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.
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Effetti dell'adozione | Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottati, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
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