L' istanza per l’accesso alle informazioni sui genitori biologici, di cui all'art. 28 L.n. 184/1983, si promuove, anche personalmente, avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede l’adottato.
Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite: a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni; b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore; c) all’adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale Minorenni; d) all’adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni; e) all’adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili.
Il Tribunale procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto, assume tutte le informazioni necessarie e provvede sulla richiesta con decreto. |