Le coppie istanti per adozione internazionale hanno l’onere di ritirare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di residenza, l'elenco dei documenti (che sono gli stessi previsti per la domanda di adozione nazionale, di cui sopra), che andranno redatti tutti in carta semplice; tali documenti andranno poi depositati insieme con la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Qualora la coppia è residente all'estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
Entro 15 gg. dal deposito in cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di dover immediatamente pronunciare decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali che potranno avvalersi dei servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere territorialmente competenti .
I detti servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia allo scopo di informarli sull’adozione internazionale, sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; altresì provvederanno a prepararli e acquisiranno “elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano….sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.”
Entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali e specialistici trasmetteranno al tribunale per i minorenni approfondita relazione sugli elementi sopra indicati;
Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti affinché sostengano un colloquio (v. art. 30 legge adozione).
Tale colloquio viene svolto, presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, dalla diade di giudici onorari del gruppo adozione competenti in base alla lettera iniziale del cognome del coniuge di sesso maschile aspirante all’adozione.
Entro i due mesi successivi, il Tribunale emette motivato decreto attestante la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare un minore straniero. Tale decreto, a cura della cancelleria, viene comunicato immediatamente ai coniugi.
Il decreto che accoglie la domanda, dichiarando idonea la coppia all’adozione internazionale, per legge (v. comma II dell’art. 30 legge citata) “contiene anche indicazioni per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare”. In particolare, si tratterà di indicazioni, emerse dalle dichiarazioni della coppia ma anche dalle verifiche psicologiche svolte, relative al numero di minori stranieri che la coppia è capace di accogliere, oltre che all’età del minore e alle sue condizioni di salute psicofisica o altre caratteristiche (cfr. sul punto anche la lett. c del comma 4 dell’art. 29 bis legge adozione).
Avverso il decreto che rigetta la domanda, dichiarando la coppia inidonea all'adozione internazionale, i coniugi possono proporre reclamo avanti alla corte d’appello entro dieci giorni dalla notifica.
Copia del decreto d’idoneità all'adozione internazionale viene inviato dalla cancelleria adozioni alla commissione internazionale per le adozioni.
Entro un anno dalla comunicazione del decreto d’idoneità, gli aspiranti genitori adottivi di bambino straniero hanno l’onere di conferire incarico ad uno degli enti autorizzati per curare tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero. Se decorre inutilmente l’anno, il decreto perde validita’ ed occorrerà ripresentare nuovamente tutta la documentazione presso il Tribunale e ripetere la procedura.
Va detto che la procedura è onerosa e che all’esito della stessa l’ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute dai coniugi, ai fini della loro parziale detraibilità.
L'ente autorizzato, scelto dalla coppia, accettando l’incarico inizierà a svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità dello stato straniero con cui quello specifico ente è in rapporti (ogni ente tiene rapporti esclusivamente con uno o più paesi).
L’ente trasmetterà alle autorità straniere il decreto d’idoneità e la relazione affinché le autorità straniere formulino le proposte d’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.
Per altre informazioni su tale fase della procedura si rimanda all’art. 31 legge 184/83.
All’esito positivo della procedura presso il paese straniero, l’autorità straniera pronuncerà adozione (o affidamento pre-adottivo a seconda della legislazione del paese) del bambino nei confronti dei coniugi italiani richiedenti.
Tale provvedimento sarà comunicato dall’ente autorizzato alla commissione per le adozioni internazionali in Roma, che, verificate determinate condizioni previste dall’art. 32 legge 184/83, autorizzerà l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia.
La commissione trasmetterà detta autorizzazione all’autorità consolare italiana, che rilascerà il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione.
Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero, viene data tempestiva comunicazione alla commissione e al Tribunale per i Minorenni competente.
I coniugi andranno presso la competente questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno del minore.
La coppia che ha adottato il bambino in base alla pronuncia straniera dovrà poi presentarsi presso il Tribunale per i Minorenni di residenza per depositare tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo stato estero e presentare domanda di trascrizione o di efficacia in Italia del provvedimento di adozione emesso dal paese straniero (v. artt. 35 e 36 legge adozione).
Segnatamente, il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione qualora quest’ultimo provenga da Stato che ha ratificato la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a l’Aja il 29 maggio 1993, ratificata ed eseguita in Italia con legge 31/12/1998 n. 476 (legge che ha sostituito gli artt. 35 e 36 citati della legge 184/83) o che nello spirito della detta convenzione abbia stipulato accordi bilaterali con l’Italia.
Qualora il provvedimento straniero di adozione provenga da stato estero che non abbia aderito alla detta convenzione de l’Aja del 1993 né abbia firmato accordi bilaterali, il Tribunale per i Minorenni potrà dichiarare l’efficacia dell’adozione in Italia solamente se venga accertata, tra gli altri requisiti (v. art. 36 commi II e III legge adozione) la condizione di abbandono del minore straniero e il mancato reperimento di famiglie adottive in quel paese ( c.d. principio di sussidiarietà ).
Il IV comma dell’art. 36 prevede poi che "l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione".
Il provvedimento che ordina la trascrizione o dichiara l’efficacia di un provvedimento di adozione pronunciata nello stato estero viene poi trasmesso dalla cancelleria del Tribunale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei coniugi per le annotazioni di legge.
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