Il Tribunale per i Minorenni, verificato che il richiedente o i richiedenti hanno diritto a chiedere l’adozione, e che questa corrisponde all’interesse del minore, sentiti i genitori dell’adottando, dispone accurate indagini sull’adottante, sul minore e sulla sua famiglia per accertarsi che l’adozione sia favorevole all’adottando sotto ogni profilo.
Sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza in camera di consiglio.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione degli stessi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento , istruzione ed educazione del minore.
L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di adozione.
La revoca dell’adozione può essere richiesta dall’adottante in particolari casi o dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri degli adottanti.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, l’altro coniuge può chiedere il compimento, a suo nome, degli atti necessari per l’adozione e questa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art. 295 c.c.).
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio ; se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito, mentre se è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c.).
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge, e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 300 c.c.).
La adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione ed i diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile (art. 304 c.c.).
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