Autorizzazione al matrimonio | Ai sensi dell’art. 84 c.c., il Tribunale per i minorenni può autorizzare il matrimonio dell’interessato che abbia compiuto almeno sedici anni, “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.
Il Tribunale per i minorenni incarica il Consultorio Familiare presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per accertare la maturità psicofisica dell’istante.
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