La funzione di giudice onorario minorile è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore comunale, provinciale o regionale.
Non sussiste incompatibilità tra incarico di giudice onorario ed iscrizione all’albo degli avvocati, fermo restando il dovere di astenersi dall’esercizio della professione dinanzi al tribunale presso cui si viene nominati componenti privati.
L’impegno è quello necessario allo svolgimento dell’incarico assegnato (componente di collegio civile di volontaria giurisdizione o adottabilità o contenzioso; di collegio penale per l’udienza preliminare o dibattimentale o di riesame o di sorveglianza) e non è possibile quantificarlo a priori.
Si precisa che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno produrre all’atto della nomina o della conferma il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro allo svolgimento dell’attività.
Relativamente ai giudici onorari dipendenti di Aziende Sanitarie Locali, si evidenzia che il contratto collettivo nazionale della Dirigenza Sanitaria attualmente in vigore prevede che le Amministrazioni in questione favoriscano l’espletamento dell’incarico di Giudice Onorario senza tuttavia che all’assolvimento dell’incarico esterno debba corrispondere la riduzione del debito orario dovuto all’Azienda sanitaria. In altri termini, il dirigente sanitario (e, per estensione, nell’applicazione attuale di tale normativa, ogni altro dipendente sanitario) che sia anche giudice onorario dovrà recuperare presso l’ASL di appartenenza il tempo di lavoro impiegato presso il Tribunale per i minorenni. |